Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti; in considerazione della tipologia dell’attività svolta, il rischio non appare significativo. Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. Il rischio è gestito attraverso la disponibilità di linee a breve termine concesse dal sistema bancario e analizzato continuamente tramite la citata gestione di modelli di previsione finanziaria. Il rischio di mercato è gestito attraverso un incremento tendenziale della diversificazione dei ricavi rispetto a quelli derivanti dal business fieristico, anche grazie al piano di investimenti in corso di implementazione. Contenziosi Il 4 novembre 2019 Fondazione Fiera ha depositato ricorso al Tar per la Lombardia – Milano contro l’autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per richiedere l’annullamento della Delibera ANAC n. 645 del 17 luglio 2019 (depositata in data 25 luglio 2019) nella parte in cui si asserisce che Fondazione Fiera Milano è tenuta ad applicare la normativa in materia di trasparenza. In data 21 settembre 2023 è stata depositata l’ordinanza con la quale il Collegio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio – Roma. In data 27 settembre 2023 il Giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio – Roma (R.G. n. 12671/2023 - Sezione I-quater). In data 19 ottobre 2022 è stato notificato a Fondazione Fiera un atto di citazione a comparire all’udienza del 23 marzo 2023, ore 9.00 per far accertare e dichiarare la violazione del diritto morale d’autore relativamente alle foto eseguite da Cesare Colombo, condannare la Fondazione al ritiro del libro, al risarcimento del danno morale quantificato in € 24.300 o che sarà quantificato la vicenda giudiziaria si è definita in via transattiva, con il pagamento da parte di FFM agli eredi Colombo di una somma omnicomprensiva di 8.000 euro, con compensazione delle spese legali. In data 4 novembre 2024 il Giudice ha dichiarato l’estinzione del processo. In data 17 dicembre 2024 CityLife ha promosso nei confronti di FFM un procedimento arbitrale richiedendo al costituendo Collegio Arbitrale di condannare FFM a corrispondere a CityLife la somma complessiva di euro 10.481.248,10 (ai sensi dell’art. 7.5.2 (a) del Contratto di Compravendita o, in via subordinata, ex art. 253, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) nonché a rifondere integralmente le spese, i compensi professionali e gli onorari di causa relativi al procedimento arbitrale. FFM si è costituita nel procedimento arbitrale, nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Vincenzo Mariconda, al fine di contestare integralmente tutte le domande avanzate da CityLife. In data 13 febbraio 2025 la Segreteria Generale della Camera Arbitrale ha confermato l’Avv. Salvatore Nolasco ed il Prof. Avv. Vincenzo Mariconda quali co-arbitri. In data 19 febbraio 2025 i co-arbitri hanno designato quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l’Avv. Prof. Andrea D’Angelo. Nel corso della prima seduta dell’arbitrato svoltasi in data 13 marzo 2025, ore 15:00, il Collegio ha assegnato i seguenti termini per i successivi scritti difensivi: • 6 maggio per il deposito di memorie illustrative e per la formulazione delle istanze istruttorie; • 26 giugno per il deposito di memorie di replica, anche in via istruttoria, alle difese e istanze avversarie, nonché per l’eventuale modifica e integrazione delle domande formulate in conseguenze delle allegazioni e deduzioni avversarie. 117 Introduzione Dichiarazione di sostenibilità Relazione sulla Gestione Bilancio al 31.12.2024 Nota Integrativa Relazione del Collegio dei revisori Relazione della Società di revisione Bilancio consolidato al 31.12.2024 Prospetti contabili consolidati Nota illustrativa Relazione della Società di revisione
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