Bilancio annuale al 31 dicembre 2024

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 e interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore. Struttura e contenuto del Bilancio Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. La Nota integrativa fornisce l’illustrazione e l’analisi dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile e successive modifiche e da altre leggi. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, come richiesto dall’articolo 2423-bis numero 1. Nella redazione del Bilancio, come detto, si è fatto riferimento ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Dove mancanti gli OIC si è fatto riferimento, quando applicabili, agli International Financial Reporting Standards emanati dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.). Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo numero 213/98, gli importi di Stato patrimoniale, Conto economico sono espressi in unità di euro; il Rendiconto finanziario in migliaia di euro (K€). I dati esposti nella Nota integrativa, salvo diversa indicazione, sono espressi in migliaia di euro (K€). Le informazioni relative all’attività di Fondazione Fiera Milano, delle società controllate e ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono illustrate nella Relazione sulla gestione. Postulati e principi di redazione del Bilancio In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe. Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse. Gli utili o le perdite indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Bilancio Annuale 2024 132

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