Bilancio annuale al 31 dicembre 2024

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. Quando il contratto di cessione del credito non comporta il sostanziale trasferimento di tutti i rischi (es. contratti pro-solvendo), il credito viene mantenuto in bilancio. Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell’anticipazione ricevuta viene iscritto un debito di natura finanziaria. Gli elementi di costo, quali interessi e commissioni, da corrispondere al cessionario sono rilevati nel Conto economico in base alla loro natura. Qualora, anche in virtù di un contratto di cessione in grado di trasferire sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito, siano identificati alcuni rischi minimali in capo alla Società, viene valutata l’esistenza delle condizioni per effettuare un apposito accantonamento a fondo rischi. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa, i depositi bancari a vista e gli altri investimenti di tesoreria con scadenza originaria prevista non superiore a tre mesi. Il denaro in cassa e i depositi bancari a vista sono valutati al valor nominale; gli altri investimenti di tesoreria sono valutati al presumibile valore di realizzo. Ratei e risconti In tali voci sono iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo, per realizzare il principio della competenza temporale. I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Fondi rischi e oneri I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel Conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento e una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto economico. Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso. 137 Introduzione Dichiarazione di sostenibilità Relazione sulla Gestione Bilancio al 31.12.2024 Nota Integrativa Relazione del Collegio dei revisori Relazione della Società di revisione Bilancio consolidato al 31.12.2024 Prospetti contabili consolidati Nota illustrativa Relazione della Società di revisione

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