Bilancio annuale al 31 dicembre 2024

Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione - Modifiche all’IFRS 16 La Commissione Europea ha recepito le Modifiche all’IFRS 16 - Leasing, pubblicate da IASB il 22 settembre 2022. La principale novità nella valutazione successiva della passività finanziaria riguarda la determinazione dei “lease payments” e dei “revised lease payments” in modo che, a seguito di un’operazione di leaseback il venditore-locatario non rilevi alcun utile o perdita relativo al diritto d’uso che detiene. La modifica ha come finalità quella di evitare la contabilizzazione di utili e perdite, relative al diritto d’uso iscritto, a seguito di eventi che comportano una rimisurazione del debito (per esempio modifica del contratto di locazione o della sua durata). Eventuali utili e perdite derivati dall’estinzione parziale o totale di un contratto di locazione continuano a essere rilevati per la parte di diritto d’uso cessato. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2024 con possibilità di applicazione anticipata e non hanno determinato un impatto significativo sul Gruppo. Supplier Finance Arrangements – Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario e IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. Il 25 maggio 2023 lo IASB ha emesso Supplier Finance Arrangements che modifica lo IAS 7 rendiconto finanziario e l’IFRS 7 strumenti finanziari: informazioni integrative (le modifiche). Tali modifiche sono intervenute a seguito di una richiesta ricevuta dall’IFRIC relativamente ai requisiti di presentazione di passività e relativi flussi finanziari derivanti da accordi di finanziamento della catena di approvvigionamento (nel seguito “supplier finance arrangements” o “reverse factoring”) e relative informazioni integrative. Nel dicembre 2020, l’IFRIC aveva pubblicato una Agenda decision - Supply Chain Financing Arrangements— Reverse Factoring che rispondeva a tale richiesta sulla base dei requisiti degli IFRS vigenti all’epoca. Durante questo processo, i vari stakeholder hanno indicato delle limitazioni dovute ai requisiti allora esistenti per rispondere alle importanti esigenze di informazione degli utilizzatori per comprendere gli effetti del reverse factoring sul bilancio di un’entità e per confrontare un’entità con un’altra. In risposta a questo feedback, lo IASB ha adottato un progetto di modifica limitata dei principi, che ha portato alle modifiche. Le modifiche richiedono alle entità di fornire alcune informazioni specifiche (qualitative e quantitative) relative ai supplier finance arrangements,in particolare: a. i termini e le condizioni dei suoi supplier finance arrangements; b. i valori contabili e le relative voci delle passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria che fanno parte delle supplier finance arrangements all’inizio e alla fine dell’esercizio; c. i valori contabili delle passività finanziarie indicate alla lettera b) per le quali i fornitori hanno già ricevuto pagamenti da fornitori finanziari; d. l’intervallo di scadenze dei pagamenti sia per le passività finanziarie indicate alla lettera b) sia per i debiti commerciali comparabili che non fanno parte delle supplier finance arrangements; e. il tipo e l’effetto delle variazioni non monetarie del valore contabile delle passività finanziarie indicate alla lettera b). Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2024 e non hanno determinato impatti per il Gruppo. Global minimum tax - Pillar Two Model Rules A dicembre 2023 l’Italia, con Decreto Legislativo 209/2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), ha recepito le GloBE Model Rules adottate dall’Unione Europea con Direttiva UE 2022/2523, inoltre il 20 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax. Allo stesso modo altri Paesi hanno adottato o sono in procinto di adottare la normativa Pillar Two. Si ricorda che l’emendamento allo IAS 12, pubblicato dallo IASB a maggio 2023 e omologato dalla Commissione Europea il 9 novembre 2023, prevede un’eccezione temporanea obbligatoria alla rilevazione delle imposte differite derivanti dall’applicazione del Pillar Two e specifici requirement di informativa. È opportuno inoltre richiamare che ESMA ha sottolineato la necessità di valutare l’applicabilità di tale emendamento e i relativi requirement. Bilancio Annuale 2024 220

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