Alla data di acquisizione le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value. L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza delle interessenze di minoranza e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto di pertinenza delle interessenze di minoranza e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente nel prospetto di Conto economico complessivo come provento derivante dalla transazione conclusa. Le quote di patrimonio netto delle interessenze di minoranza, alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value oppure in proporzione alla quota di partecipazione di minoranza nelle attività identificabili dell’entità acquisita. La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per transazione. Nel processo di valutazione di fair value delle business combination il Gruppo si avvale delle informazioni disponibili e, per le business combination più significative, anche del supporto di valutazioni esterne. Le aggregazioni aziendali concluse antecedentemente al 1° gennaio 2010 sono state rilevate secondo le disposizioni contenute nella precedente versione dell’IFRS 3. Business combination realizzate in più fasi Qualora una business combination sia realizzata in più fasi, la partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo nell’entità acquisita è valutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o perdita che ne consegue è rilevata nel prospetto di Conto economico complessivo. La partecipazione precedentemente detenuta viene quindi trattata come se fosse venduta e riacquisita alla data in cui si ottiene il controllo. Opzioni put Relativamente ai derivati non di copertura sia lo IASB che il Codice Civile prevedono che le valutazioni successive a quella iniziale devono essere fatte al fair value e le variazioni devono essere imputate a Conto economico. La concessione di opzioni put ai soci di minoranza conferisce il diritto a questi ultimi di richiedere al Gruppo di acquistare le azioni da loro possedute a una data futura. Lo IAS 32, paragrafo 23, stabilisce che un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità di acquisire azioni per cassa o a fronte di altre attività finanziarie, dia luogo a una passività finanziaria per il valore attuale del prezzo di esercizio dell’opzione. Pertanto, qualora l’entità non abbia il diritto incondizionato a evitare la consegna di cassa o di altri strumenti finanziari al momento dell’eventuale esercizio di una opzione put su azioni d’imprese controllate, si deve procedere all’iscrizione del debito. La passività finanziaria è inizialmente iscritta al fair value corrispondente al valore attuale dell’importo di rimborso stimato sulla base delle migliori informazioni disponibili e la variazione del fair value fra un esercizio e l’altro viene contabilizzata a Conto economico come oneri/proventi finanziari. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. 223 Introduzione Dichiarazione di sostenibilità Relazione sulla Gestione Bilancio al 31.12.2024 Nota Integrativa Relazione del Collegio dei revisori Relazione della Società di revisione Bilancio consolidato al 31.12.2024 Prospetti contabili consolidati Nota illustrativa Relazione della Società di revisione
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