FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 23 ALLEGATO Atto costitutivo della Fiera di Milano Regio Decreto 1° luglio 1922 n. 919 (G.U. n. 170 del 20 luglio 1922) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il Presidente del Comitato della Fiera di Milano, debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che l’iniziativa che va sotto il nome di: Fiera di Milano Campionaria Internazionale venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo Statuto organico; Sentito il Consiglio di Stato Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l’industria e il commercio Abbiamo decretato e decretiamo Art. 1 È costituito con sede in Milano, un Ente autonomo denominato “Fiera di Milano Campionaria Internazionale”. Suo scopo è di provvedere all’attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa, fin qui esistente, denominata “Fiera di Milano” e con tutte le facoltà inerenti. Art. 2 L’Ente Autonomo predetto è costituito dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è un milione di lire (1.000.000) conferito in parti uguali dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.
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