Statuto

Statuto Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano

STATUTO FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO approvato con deliberazione del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano n. 24 del 9 dicembre 1999 e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1367 del 24 gennaio 2000 (B.U.R.L. n.6 del 7 febbraio 2000) e con modifiche deliberate: dal Consiglio Generale della Fondazione del 12 novembre 2001 dal Consiglio Generale della Fondazione del 3 luglio 2002 dal Consiglio Generale della Fondazione dell’8 ottobre 2004 dal Collegio Commissariale di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano del 20 marzo 2006 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 4549 del 21 aprile 2006 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5068 del 14 maggio 2010 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 6890 del 19 luglio 2013 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 390 del 12 aprile 2016 dal Consiglio Generale della Fondazione del 30 novembre 2017 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 106 del 17 novembre 2023 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 486 del 11 giugno 2026

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 3 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2026 - n°486 Approvazione delle modifiche Statutarie della Fondazione denominata “Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano”, con sede in Milano, Largo Domodossola n. 1 - Iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, ai sensi degli artt. 2, 4 e 11 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA VISTI • l’art. 14 e seguenti del Codice Civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni; • l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo I, del Codice Civile; • il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; • gli articoli 2 e 7 del citato D.P.R. 361/2000, dai quali si evince che le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 4 nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione; • il Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, “Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14, in particolare gli articoli 2, 4 e 11; • l’art. 4, comma 33, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino de sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997)”, ai sensi del quale sono conferite alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25, Libro Primo, Titolo II del Codice Civile così come specificato nella Circolare del 14 novembre 2011 emanata dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo; • la legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6: “Disciplina delle funzioni amministrative relative all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell’art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”, laddove stabilisce modalità e procedure per l’approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione (artt. 2 e 3); RICHIAMATE • la deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2001, n. VII/3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio; • la deliberazione di Giunta Regionale 2 dicembre 2019, n. XI/2552 “Rinnovo del

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 5 Protocollo d’intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato regionale notarile lombardo per la semplificazione dei procedimenti relativi al registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti”; PRESO ATTO • della pec del 10 marzo 2026 (Protocollo Regionale n. A1.2026.0234457 del 13 marzo 2026), con la quale il Presidente e legale rappresentante della Fondazione ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, in esito alla procedura prevista dalla l.r. 6/1999 sopra richiamata; • della pec del 15 aprile 2026 (Protocollo Regionale n. A1.2026.0339828 pari data), con cui è stato trasmesso l’atto pubblico del 13 aprile 2026 - n. 41059 di Repertorio n. 19807 di Raccolta, registrato presso l’Agenzia delle Entrate D.P. II° di Milano il 14 aprile 2026 al n. 35665 Serie 1T – di deposito della copia dello statuto aggiornato dell’Ente, che recepisce le modifiche apportate dal Consiglio Generale e, in particolare, dà atto che: - con deliberazione n.2/26 assunta dal Comitato Esecutivo di Fondazione, di cui al Verbale del 23 febbraio 2026 n. 40753/19645 di Repertorio, è stata proposta una revisione parziale del testo dello statuto sociale della Fondazione; - con deliberazione n. 1/26 assunta dal Consiglio Generale della Fondazione del 23 febbraio 2026, allegato “A” al suddetto atto pubblico, sono state approvate le revisioni allo statuto di Fondazione proposte dal Comitato Esecutivo con la summenzionata deliberazione n.2/26; - l’efficacia del nuovo testo di statuto, che recepisce tutte le modifiche approvate, allegato “B” al suddetto atto pubblico, è sospensivamente condizionata - ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 6 del 1999 – all’approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d’intesa con il Comune di Milano; • della Deliberazione di Giunta Regionale/XII n. 6089 del 4 maggio 2026, con cui la Giunta Regionale ha approvato le modifiche assunte dalla Fondazione in

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 6 argomento e ha richiesto l’intesa con il Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 3 della l.r. n. 6/1999; • della nota Protocollo A1.2026.0392521 del 6 maggio 2026, con cui la soprarichiamata Deliberazione di Giunta Regionale è stata trasmessa al Comune di Milano, ai fini del raggiungimento dell’intesa; • della pec del giorno 11 maggio 2026 (Protocollo Regionale n. A1.2026.0406794 del 12 maggio 2026), con cui la Fondazione ha integrato la documentazione a corredo dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie, allegando: istanza formalizzata di approvazione delle modifiche, l’ elenco membri del Comitato esecutivo, il rinvio al link all’ultimo bilancio disponibile di FFM, la scheda riassuntiva della situazione patrimoniale e finanziaria, il modulo riepilogativo dell’ultimo bilancio, la quietanza di versamento imposta di bollo; ACCERTATO che la Fondazione predetta risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d’ordine 980 dal 7 aprile 2001; PRESO ATTO CHE • sono decorsi 30 giorni dalla trasmissione della Deliberazione della Giunta Regionale/XII n. 6089 del 4 maggio 2026 al Comune di Milano, senza che quest’ultimo abbia fatto pervenire osservazioni e che, quindi, l’intesa è raggiunta ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 6/1999, secondo cui: “Ai fini dell’esercizio dell’intesa con il Comune di Milano, la Giunta regionale trasmette al Comune di Milano la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni”; • la revisione dello statuto è finalizzata, tra l’altro, al rafforzamento della componente delle categorie economiche dei membri del Comitato Esecutivo

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 7 della Fondazione, come risulta dall’atto pubblico del 13 aprile 2026 - n. 41059 di Repertorio n. 19807 di Raccolta, registrato presso l’Agenzia delle Entrate D.P. II° di Milano il 14 aprile 2026 al n. 35665 Serie 1T – di deposito della copia dello statuto aggiornato dell’Ente, che recepisce le modifiche apportate dal Consiglio Generale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RITENUTO opportuno procedere, in accoglimento della richiesta di cui all’oggetto, all’adozione del presente provvedimento relativamente alle modifiche statutarie conformi alla disciplina del D.P.R. 361/2000 e alla normativa vigente; RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del nuovo statuto dell’Ente, composto da 15 articoli; DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento nel rispetto del termine di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001 e della legge regionale n. 6 del 29 gennaio 1999; DECRETA 1. di approvare le modifiche allo Statuto deliberata dal Consiglio Generale della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con deliberazione n. 1/26, di cui all’Allegato “B” all’atto pubblico del 13 aprile 2026 - n. 41059 di Repertorio n. 19807 di Raccolta, registrato presso l’Agenzia delle Entrate D.P. II° di Milano il 14 aprile 2026 al n. 35665 Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 8 2. di disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l’iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro Regionale delle persone giuridiche private; 3. di trasmettere il presente decreto all’Autorità di vigilanza e controllo e alla Camera di Commercio territorialmente competenti, alla Fondazione e al Comune di Milano. IL PRESIDENTE Attilio Fontana Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 9 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo e attività 1. L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, istituito e disciplinato con il r.d. 1° luglio 1922, è una Fondazione di diritto privato (di seguito “Fondazione”), che opera secondo quanto disposto dal Codice Civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia. 2. La Fondazione ha sede in Milano, Largo Domodossola n. 1. 3. La Fondazione non persegue scopi di lucro e ispira la propria gestione a criteri di efficienza ed economicità. La Fondazione ha lo scopo di supportare e incrementare in Italia e all’estero, per il tramite della società di cui all’art. 3, l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio commerciale e l’internazionalizzazione delle imprese, contribuisca allo sviluppo dell’economia, con ricadute sull’ambito territoriale della regione ove ha la propria sede. La Fondazione si propone inoltre di valorizzare gli spazi urbani sviluppando un’offerta di strutture e servizi diretti a cultura, salute e welfare; a valorizzare il Terzo Settore favorendo innovazione sociale e la crescita di istituzioni capaci di risolvere in modo nuovo le esigenze delle persone; allo sviluppo di nuovi spazi per la diffusione della conoscenza e della formazione. A tal fine tutela e valorizza il proprio patrimonio materiale ed immateriale, ivi incluso il know how acquisito, e ne cura l’incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale e industriale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici, congressuali o comunque iniziative coerenti alle esigenze del territorio. Inoltre, la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, anche mediante l’istituzione e la gestione di uffici studi, centri di formazione, anche di livello universitario e archivi video-fotografici.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 10 4. La Fondazione, anche per il tramite di società controllate direttamente ed indirettamente, esercita e compie tutte le attività e operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento e di project management che siano strumentali allo scopo della Fondazione medesima. La Fondazione può inoltre partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione oltre che costituire, ovvero concorrere alla costituzione, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società aventi scopo sinergico al proprio. Sempre per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari. Articolo 2 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dalle attività risultanti dall’ultimo inventario anteriore all’approvazione del presente Statuto; - dalle riserve costituite ai sensi dell’art. 12, comma 7, del presente Statuto e dalle somme prelevate dai diritti che il Consiglio Generale disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio; - dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività delle controllate dalla Fondazione; - da eventuali contributi, lasciti o donazioni. 2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell’esercizio della sua attività, anche imprenditoriale, industriale, commerciale e immobiliare, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con eventuali contributi di enti o persone.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 11 3. Il patrimonio immobiliare è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all’art. 1. L’alienazione è consentita soltanto per i beni non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell’interesse delle finalità della Fondazione. Articolo 3 Società di gestione 1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all’art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all’organizzazione dell’attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta. 2. Il Presidente della Società di cui al comma precedente è nominato dall’Assemblea della stessa su designazione della Fondazione. Articolo 4 Organi di Fondazione 1. Gli organi di Fondazione sono: a. il Presidente; b. il Consiglio Generale; c. il Comitato Esecutivo; d. il Collegio dei Revisori. 2. Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente ed i membri degli organi collegiali non possono essere nominati per più di due volte, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 12 Articolo 5 Presidente e Vice Presidenti 1. Il Presidente è nominato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 29 gennaio 1999 n. 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti. 2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne determina l’ordine del giorno, dispone l’istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull’attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione. 3. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo che andranno ratificate nella prima adunanza utile di quest’ultimo. 4. Il Consiglio Generale nomina tra i suoi componenti due Vice Presidenti: uno tra i membri designati dal Comune di Milano e da questo indicato d’intesa con la Regione Lombardia; uno tra i membri di cui alle lettere da f) a l) del comma 1 dell’art. 6 del presente Statuto. 5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nominato tra i membri designati dal Comune di Milano. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è sostituito dal secondo Vice Presidente. Articolo 6 Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale è composto da ventisei membri, tra cui il Presidente e venticinque componenti, tra i quali i due Vice Presidenti, nominati come segue: a. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 13 b. tre rappresentanti della Regione Lombardia; c. tre rappresentanti del Comune di Milano; d. due rappresentanti della Città Metropolitana di Milano; e. due rappresentanti della Camera di Commercio di Milano-Monza-BrianzaLodi; f. tre rappresentanti dell’Industria; g. tre rappresentanti del Commercio e dei Servizi; h. due rappresentanti dell’Artigianato; i. due rappresentanti dell’Agricoltura; l. due rappresentanti delle Associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche; m. un rappresentante del settore cooperativo; n. un rappresentante dei lavoratori. 2. I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono nominati dalle rispettive Amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun Ente. I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n) sono nominati, su base proporzionale, dalle rispettive organizzazioni associative maggiormente rappresentative; il grado di rappresentatività e il numero dei rappresentanti che ciascuna organizzazione associativa deve nominare sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa che disciplina la nomina nei consigli delle Camere di Commercio. A tale fine la Fondazione si avvale dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi. I componenti di cui alla lettera l) sono nominati dalle associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche. 3. Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, preso atto delle nomine di cui al comma 1, con proprio decreto, insedia formalmente il Consiglio Generale. 4. I consiglieri, una volta nominati, operano per il raggiungimento dello scopo della Fondazione in maniera indipendente e rispondono per il loro operato nei confronti della Fondazione.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 14 5. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, sempreché i consiglieri nominati rappresentino la maggioranza dei componenti. 6. Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica. 7. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale. 8 Ai componenti del Consiglio Generale è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1 numero 3). Articolo 7 Poteri al Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nel Piano Triennale della Fondazione attraverso l’approvazione: a. del Piano Triennale predisposto dal Comitato Esecutivo; b. del budget previsionale annuale e le sue variazioni, sulla base degli obiettivi economici fissati nel documento di cui alla lettera a; c. del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Inoltre, il Consiglio Generale: 1. nomina, fra i propri componenti, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dall’art. 5, comma 4, e dall’art. 8, comma 1, dello Statuto; 2. sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio d’esercizio;

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 15 3. determina l’emolumento degli Organi ed il gettone di presenza dei membri del Consiglio stesso; 4. delibera le proposte di modifica allo Statuto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti; 5. delibera lo scioglimento, come da art. 14 dello Statuto; 6. delibera in merito alle proposte di alienazione del patrimonio della Fondazione. 2. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l’elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno quindici giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con tre giorni di preavviso. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati. 3. La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore Generale, se nominato. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all’ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere. Le funzioni del segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente. 5. Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 16 a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Articolo 8 Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo è composto da undici membri, tra cui il Presidente, i due Vice Presidenti e da otto membri, scelti dal Consiglio Generale tra i propri componenti, dei quali: - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 dell’art. 6; - cinque tra i rappresentanti di cui alle lettere da f) a n) del comma 1 dell’art. 6. 2. Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri. 3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri, mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati. 4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto tra i membri designati dal Comune di Milano, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 17 5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno sei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i membri del Collegio dei Revisori. 6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. 7. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Presidente della Società di cui all’art. 3 e il Direttore Generale, se nominato, mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da persona incaricata dal Presidente. 8. I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all’art. 3. Articolo 9 Poteri del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo: a. esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione; b. predispone i progetti del Piano Triennale, del budget previsionale, del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione; c. può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile; d. definisce, nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Generale nel Piano Triennale e nei limiti del budget previsionale, i programmi ed i progetti da

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 18 attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l’esercizio dell’attività della Fondazione; e. definisce la struttura organizzativa della Fondazione e può, in questo ambito, nominare il Direttore Generale e i dirigenti su proposta del Presidente, che li assume; f. può nominare un Comitato Tecnico Consultivo composto da non più di cinque membri, prevalentemente espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, da disciplinare con apposito regolamento. Lo stesso, se nominato, avrà il compito di approfondire sul piano tecnico le problematiche di interesse della Fondazione e di esprimere pareri e/o proposte utili per le deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale. La carica di membro del Comitato Tecnico Consultivo è a titolo gratuito. 2. Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore Generale tra i quali la direzione del personale e l’esecuzione delle delibere. Articolo 10 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente; esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori legali di cui: a. uno nominato dal Comune di Milano; b. uno nominato dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi; c. uno nominato dalla Regione Lombardia. 2. Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. 3. I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 19 4. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere nominati per non più di due volte. 5. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. 6. Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale. Articolo 11 Piano Triennale 1. Il Piano Triennale della Fondazione è predisposto dal Comitato Esecutivo e presentato al Consiglio Generale che l’approva entro il 30 novembre di ciascun anno. Esso contiene: a. gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell’attività svolta nell’esercizio precedente e nel primo semestre dell’esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli elementi utili di comparazione; b. la determinazione degli obiettivi da perseguire anche in termini economici e finanziari nel triennio successivo. Articolo 12 Esercizio finanziario e bilanci 1. L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Il Consiglio Generale è convocato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’esame e l’approvazione dei bilanci dell’esercizio precedente, entro il 30 novembre per l’esame e l’approvazione del Piano Triennale e per l’esame e l’approvazione del budget previsionale.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 20 3. Il bilancio d’esercizio della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli artt. da 2423 a 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall’art. 2427 del Codice Civile, dalla Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 del Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all’art. 2429 del Codice Civile. 4. Il Comitato Esecutivo è tenuto altresì a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione. 5. Il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione. 6. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alla riserva statutaria. Il risultato di bilancio può altresì essere devoluto a riserve con destinazione specifica, coerente con le finalità statutarie. 7. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da una Società di Revisione legale dei conti nominata dal Consiglio Generale su proposta motivata del Collegio dei Revisori, in conformità all’art. 2409 bis del Codice Civile. Articolo 13 Vigilanza 1. La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con le disposizioni dell’art. 1, comma 3.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 21 Articolo 14 Scioglimento e Liquidazione 1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme delibera della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, nel caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, può affidare in via straordinaria l’amministrazione della Fondazione ad un proprio commissario per un periodo non superiore ai sei mesi. 2. Quando lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o è divenuto impossibile, la Fondazione, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile, può essere dichiarata estinta, ovvero trasformata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano. Con il provvedimento che dichiara l’estinzione il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. 3. Il Consiglio Generale con l’intervento di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica può deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori. 4. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all’approvazione della Regione, d’intesa con il Comune di Milano. 5. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, ad opere culturali ed assistenziali con particolare riguardo a Milano ed alla Lombardia.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 22 Articolo 15 Norma transitoria Le modifiche apportate all’art. 8, comma 1 e comma 5, relative alla nuova composizione del Comitato Esecutivo, si applicano a partire dal prossimo rinnovo delle cariche.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 23 ALLEGATO Atto costitutivo della Fiera di Milano Regio Decreto 1° luglio 1922 n. 919 (G.U. n. 170 del 20 luglio 1922) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il Presidente del Comitato della Fiera di Milano, debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che l’iniziativa che va sotto il nome di: Fiera di Milano Campionaria Internazionale venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo Statuto organico; Sentito il Consiglio di Stato Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l’industria e il commercio Abbiamo decretato e decretiamo Art. 1 È costituito con sede in Milano, un Ente autonomo denominato “Fiera di Milano Campionaria Internazionale”. Suo scopo è di provvedere all’attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa, fin qui esistente, denominata “Fiera di Milano” e con tutte le facoltà inerenti. Art. 2 L’Ente Autonomo predetto è costituito dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è un milione di lire (1.000.000) conferito in parti uguali dall’attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 24 Art. 3 L’Ente Autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello Statuto allegato al presente decreto, visto, d’ordine Nostro, ed approvato dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° luglio 1922 VITTORIO EMANUELE TEOFILO ROSSI Visto il guardasigilli: Luigi Rossi

Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano Largo Domodossola 1 20145 Milano, Italia Tel. + 39 02 4997.1 fondazione@fondazionefiera.it www.fondazionefieramilano.it

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