Statuto

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 13 b. tre rappresentanti della Regione Lombardia; c. tre rappresentanti del Comune di Milano; d. due rappresentanti della Città Metropolitana di Milano; e. due rappresentanti della Camera di Commercio di Milano-Monza-BrianzaLodi; f. tre rappresentanti dell’Industria; g. tre rappresentanti del Commercio e dei Servizi; h. due rappresentanti dell’Artigianato; i. due rappresentanti dell’Agricoltura; l. due rappresentanti delle Associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche; m. un rappresentante del settore cooperativo; n. un rappresentante dei lavoratori. 2. I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono nominati dalle rispettive Amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun Ente. I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n) sono nominati, su base proporzionale, dalle rispettive organizzazioni associative maggiormente rappresentative; il grado di rappresentatività e il numero dei rappresentanti che ciascuna organizzazione associativa deve nominare sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa che disciplina la nomina nei consigli delle Camere di Commercio. A tale fine la Fondazione si avvale dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi. I componenti di cui alla lettera l) sono nominati dalle associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche. 3. Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, preso atto delle nomine di cui al comma 1, con proprio decreto, insedia formalmente il Consiglio Generale. 4. I consiglieri, una volta nominati, operano per il raggiungimento dello scopo della Fondazione in maniera indipendente e rispondono per il loro operato nei confronti della Fondazione.

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