Statuto

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 14 5. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, sempreché i consiglieri nominati rappresentino la maggioranza dei componenti. 6. Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica. 7. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale. 8 Ai componenti del Consiglio Generale è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1 numero 3). Articolo 7 Poteri al Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nel Piano Triennale della Fondazione attraverso l’approvazione: a. del Piano Triennale predisposto dal Comitato Esecutivo; b. del budget previsionale annuale e le sue variazioni, sulla base degli obiettivi economici fissati nel documento di cui alla lettera a; c. del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Inoltre, il Consiglio Generale: 1. nomina, fra i propri componenti, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dall’art. 5, comma 4, e dall’art. 8, comma 1, dello Statuto; 2. sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio d’esercizio;

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