FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 12 Articolo 5 Presidente e Vice Presidenti 1. Il Presidente è nominato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 29 gennaio 1999 n. 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti. 2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne determina l’ordine del giorno, dispone l’istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull’attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione. 3. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo che andranno ratificate nella prima adunanza utile di quest’ultimo. 4. Il Consiglio Generale nomina tra i suoi componenti due Vice Presidenti: uno tra i membri designati dal Comune di Milano e da questo indicato d’intesa con la Regione Lombardia; uno tra i membri di cui alle lettere da f) a l) del comma 1 dell’art. 6 del presente Statuto. 5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nominato tra i membri designati dal Comune di Milano. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è sostituito dal secondo Vice Presidente. Articolo 6 Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale è composto da ventisei membri, tra cui il Presidente e venticinque componenti, tra i quali i due Vice Presidenti, nominati come segue: a. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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