FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 11 3. Il patrimonio immobiliare è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all’art. 1. L’alienazione è consentita soltanto per i beni non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell’interesse delle finalità della Fondazione. Articolo 3 Società di gestione 1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all’art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all’organizzazione dell’attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta. 2. Il Presidente della Società di cui al comma precedente è nominato dall’Assemblea della stessa su designazione della Fondazione. Articolo 4 Organi di Fondazione 1. Gli organi di Fondazione sono: a. il Presidente; b. il Consiglio Generale; c. il Comitato Esecutivo; d. il Collegio dei Revisori. 2. Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente ed i membri degli organi collegiali non possono essere nominati per più di due volte, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.
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