Statuto

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 10 4. La Fondazione, anche per il tramite di società controllate direttamente ed indirettamente, esercita e compie tutte le attività e operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento e di project management che siano strumentali allo scopo della Fondazione medesima. La Fondazione può inoltre partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione oltre che costituire, ovvero concorrere alla costituzione, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società aventi scopo sinergico al proprio. Sempre per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari. Articolo 2 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dalle attività risultanti dall’ultimo inventario anteriore all’approvazione del presente Statuto; - dalle riserve costituite ai sensi dell’art. 12, comma 7, del presente Statuto e dalle somme prelevate dai diritti che il Consiglio Generale disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio; - dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività delle controllate dalla Fondazione; - da eventuali contributi, lasciti o donazioni. 2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell’esercizio della sua attività, anche imprenditoriale, industriale, commerciale e immobiliare, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con eventuali contributi di enti o persone.

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