Statuto

FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 16 a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Articolo 8 Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo è composto da undici membri, tra cui il Presidente, i due Vice Presidenti e da otto membri, scelti dal Consiglio Generale tra i propri componenti, dei quali: - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 dell’art. 6; - cinque tra i rappresentanti di cui alle lettere da f) a n) del comma 1 dell’art. 6. 2. Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri. 3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri, mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati. 4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto tra i membri designati dal Comune di Milano, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.

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