FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 17 5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno sei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i membri del Collegio dei Revisori. 6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. 7. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Presidente della Società di cui all’art. 3 e il Direttore Generale, se nominato, mentre le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da persona incaricata dal Presidente. 8. I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all’art. 3. Articolo 9 Poteri del Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo: a. esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione; b. predispone i progetti del Piano Triennale, del budget previsionale, del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione; c. può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile; d. definisce, nell’ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Generale nel Piano Triennale e nei limiti del budget previsionale, i programmi ed i progetti da
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