FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 21 Articolo 14 Scioglimento e Liquidazione 1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme delibera della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, nel caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, può affidare in via straordinaria l’amministrazione della Fondazione ad un proprio commissario per un periodo non superiore ai sei mesi. 2. Quando lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o è divenuto impossibile, la Fondazione, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile, può essere dichiarata estinta, ovvero trasformata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano. Con il provvedimento che dichiara l’estinzione il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. 3. Il Consiglio Generale con l’intervento di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica può deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori. 4. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all’approvazione della Regione, d’intesa con il Comune di Milano. 5. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d’intesa con il Comune di Milano, ad opere culturali ed assistenziali con particolare riguardo a Milano ed alla Lombardia.
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