FONDAZIONE FIERA MILANO STATUTO 20 3. Il bilancio d’esercizio della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli artt. da 2423 a 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall’art. 2427 del Codice Civile, dalla Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 del Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all’art. 2429 del Codice Civile. 4. Il Comitato Esecutivo è tenuto altresì a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione. 5. Il bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza del Consiglio Generale convocato per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione. 6. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alla riserva statutaria. Il risultato di bilancio può altresì essere devoluto a riserve con destinazione specifica, coerente con le finalità statutarie. 7. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da una Società di Revisione legale dei conti nominata dal Consiglio Generale su proposta motivata del Collegio dei Revisori, in conformità all’art. 2409 bis del Codice Civile. Articolo 13 Vigilanza 1. La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con le disposizioni dell’art. 1, comma 3.
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